Condizioni Generali di Contratto per Prestazioni Fisioterapiche
- Definizioni e parti contrattuali
1.1. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, le “Condizioni Generali”) disciplinano il rapporto contrattuale tra:
- il/la fisioterapista / la società tra professionisti (STP) indicato/a nel modulo di contratto individuale (di seguito, il “Professionista”); e
- il paziente persona fisica che richiede le prestazioni fisioterapiche (di seguito, il “Paziente” o il “Cliente”).
1.2. Per “Prestazioni” si intendono le attività fisioterapiche, manuali, strumentali e rieducative erogate dal Professionista a favore del Paziente, come dettagliate nel modulo di contratto individuale e/o nel piano di trattamento.
1.3. Per “Seduta” si intende ciascun singolo appuntamento di trattamento fisioterapico; per “Pacchetto di sedute” si intende un insieme di sedute acquistate congiuntamente a condizioni economiche agevolate.
- Oggetto del contratto
2.1. Il contratto ha ad oggetto l’erogazione, da parte del Professionista, delle Prestazioni a favore del Paziente, secondo il piano di trattamento concordato e indicato nel modulo di contratto individuale.
2.2. Il Professionista svolge attività fisioterapica nell’ambito delle proprie competenze professionali e, ove necessario, sulla base di prescrizione medica o documentazione clinica fornita dal Paziente. Non rientrano nell’oggetto del presente contratto attività di diagnosi medica o prescrizione farmacologica, che restano di esclusiva competenza del medico.
2.3. Eventuali servizi accessori (es. referti scritti, relazioni per terzi, consulenze telefoniche o online, ecc.) saranno erogati solo se espressamente previsti e regolati nel modulo individuale o in successivi accordi scritti.
- Modalità di erogazione delle Prestazioni
3.1. Le Prestazioni vengono erogate presso lo studio/sede indicato nel modulo di contratto individuale, ovvero, se previsto, a domicilio del Paziente o tramite strumenti di comunicazione a distanza (teleconsulenza), nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida professionali.
3.2. Il Professionista si impegna a svolgere le Prestazioni con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e nel rispetto delle regole deontologiche e delle buone pratiche professionali.
3.3. Il Paziente si impegna a:
- presentarsi agli appuntamenti con puntualità;
- comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o ritardi secondo le condizioni e le modalità previste all’art. 5;
- fornire informazioni veritiere e complete sul proprio stato di salute, patologie, terapie in corso e precedenti clinici rilevanti;
- attenersi alle indicazioni del Professionista in relazione alle Prestazioni erogate.
- Corrispettivi e modalità di pagamento
4.1. I corrispettivi dovuti per le Prestazioni sono indicati nel contratto individuale. I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere fiscale applicabile, salvo diversa indicazione.
4.2. Il pagamento può essere richiesto:
- per singola Seduta, al termine della stessa;
- anticipatamente, per Pacchetti di sedute;
- secondo diverse modalità pattuite nel modulo individuale.
4.3. I pagamenti possono essere effettuati con le modalità indicate dal Professionista (es. contanti nei limiti di legge, carte di pagamento, bonifico bancario, altri strumenti elettronici).
4.4. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze pattuite, il Professionista potrà sospendere l’erogazione delle Prestazioni fino all’integrale saldo dei corrispettivi scaduti, previa comunicazione al Paziente, fatti salvi i trattamenti urgenti o non differibili sotto il profilo sanitario.
4.5. Nel caso di acquisto di un Pacchetto di sedute con pagamento anticipato, il relativo corrispettivo si intende dovuto per intero dal momento della conclusione del contratto e non è rimborsabile, anche nel caso in cui il Paziente decida di non usufruire in tutto o in parte delle Sedute comprese nel Pacchetto, fatta salva l’ipotesi di recesso per giusta causa o per motivi di salute debitamente documentati che rendano impossibile la prosecuzione del trattamento. In tali casi, il Professionista e il Paziente potranno concordare per iscritto una diversa soluzione, quale ad esempio il congelamento del Pacchetto per un certo periodo di tempo o la trasformazione delle Sedute residue in altri servizi compatibili con le condizioni di salute del Paziente.
- Cancellazione, spostamento degli appuntamenti e mancata presentazione
5.1. Il Paziente può cancellare o richiedere lo spostamento di un appuntamento senza alcun addebito, comunicandolo al Professionista con un preavviso minimo di 24 ore lavorative, mediante i recapiti indicati nel modulo individuale (telefono, email, messaggistica tracciabile, ecc.).
5.2. In caso di cancellazione o richiesta di spostamento comunicata con un preavviso inferiore al termine di cui all’art. 5.1, il Professionista avrà diritto ad addebitare al Paziente una penale pari al 100% del corrispettivo della seduta, come indicato nel contratto.
5.3. In caso di mancata presentazione all’appuntamento senza alcun preavviso, il Professionista avrà diritto ad addebitare al Paziente una penale pari al 100% del corrispettivo della seduta, come indicato nel contratto.
5.4. Nessuna penale è dovuta dal Paziente qualora la cancellazione o il mancato appuntamento sia dovuto a comprovata causa di forza maggiore o a eventi imprevisti non imputabili al Paziente (es. malattia improvvisa, infortunio, gravi motivi familiari), da comunicare al Professionista non appena possibile e, ove richiesto, con idonea documentazione.
5.5. Le penali di cui al presente articolo sono pattuite in misura tale da non determinare un significativo squilibrio a carico del Paziente e sono oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nel modulo di contratto individuale.
5.6 Le penali previste dal presente articolo si applicano alle singole Sedute prenotate. Resta fermo, per i Pacchetti di sedute acquistati anticipatamente, quanto previsto dall’art. 4.5 in ordine al carattere non rimborsabile del corrispettivo complessivo, anche in caso di mancata fruizione parziale o totale delle Sedute, salvo quanto ivi previsto.
- Obblighi del Paziente
6.1. Il Paziente si impegna a collaborare lealmente con il Professionista, fornendo tutte le informazioni sanitarie rilevanti e aggiornate, nonché la documentazione medica eventualmente richiesta (es. prescrizioni, referti, esami diagnostici).
6.2. Il Paziente si impegna a informare tempestivamente il Professionista di ogni variazione del proprio stato di salute, di nuove diagnosi o terapie farmacologiche che possano incidere sulla sicurezza o sull’efficacia delle Prestazioni.
6.3. Il Paziente è tenuto a rispettare le indicazioni e le prescrizioni fornite dal Professionista in relazione agli esercizi, alle posture, alle cautele da osservare anche al di fuori delle Sedute, nella misura in cui ciò sia necessario per il buon esito del trattamento.
6.4. Il Paziente è responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni del Professionista, nei limiti in cui tale condotta abbia concorso a determinare o aggravare il danno.
- Responsabilità del Professionista e copertura assicurativa
7.1. Il Professionista è responsabile dell’adempimento delle Prestazioni con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e secondo le regole dell’arte e le linee guida professionali applicabili.
7.2. Il Professionista risponde per i danni cagionati al Paziente da inadempimento o inesatto adempimento delle Prestazioni, nonché per violazione dell’obbligo di informazione e del consenso informato, nei limiti previsti dalla legge.
7.3. Il Professionista dichiara di essere coperto da polizza di responsabilità civile professionale per i rischi connessi all’attività svolta, con massimali adeguati alla natura e all’entità dei rischi stessi. Gli estremi essenziali della polizza (compagnia, numero, massimale) possono essere comunicati al Paziente su richiesta.
7.4. Resta esclusa la responsabilità del Professionista per i danni derivanti da:
- informazioni false, incomplete o reticenti fornite dal Paziente sul proprio stato di salute;
- mancata o scorretta osservanza, da parte del Paziente, delle indicazioni e prescrizioni del Professionista;
- fatti imputabili esclusivamente a terzi estranei al rapporto contrattuale.
7.5. È in ogni caso esclusa qualsiasi limitazione o esclusione preventiva della responsabilità del Professionista per dolo o colpa grave, nonché per violazione di diritti inderogabili del Paziente, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del consumatore e responsabilità sanitaria.
- Consenso informato ai trattamenti fisioterapici
8.1. Prima dell’inizio delle Prestazioni, il Paziente deve ricevere dal Professionista informazioni chiare, complete e comprensibili in merito alla natura, finalità, benefici attesi, rischi prevedibili e possibili alternative dei trattamenti proposti, al fine di poter esprimere un consenso libero e consapevole.
8.2. Il consenso informato viene raccolto mediante la sottoscrizione di apposito modulo separato rispetto al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In assenza di consenso informato validamente prestato, il Professionista non darà corso alle Prestazioni, salvo i casi di urgenza o necessità previsti dalla legge.
8.3. Il Paziente ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza necessità di motivazione. La revoca del consenso non comporta il diritto al rimborso dei corrispettivi già pagati per le Prestazioni eseguite, né, in caso di Pacchetti di sedute acquistati anticipatamente, del corrispettivo complessivo del Pacchetto, che resta dovuto e non rimborsabile, salvo quanto eventualmente previsto dall’art. 4.5 in caso di giusta causa o motivi di salute debitamente documentati. Restano altresì dovute le penali legittimamente pattuite per cancellazioni tardive o mancata presentazione, come da art. 5.
8.4. Qualsiasi clausola che miri a escludere o limitare la responsabilità del Professionista per difetto di informazione o per invalidità del consenso informato è priva di effetto nei limiti in cui contrasti con norme inderogabili di legge.
- Trattamento dei dati personali
9.1. I dati personali e sanitari del Paziente sono trattati dal Professionista in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di segreto professionale.
9.2. Al Paziente è consegnata apposita informativa sul trattamento dei dati personali, contenente le informazioni richieste dalla normativa applicabile, e viene richiesto il relativo consenso, ove necessario.
9.3. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’erogazione delle Prestazioni, all’adempimento degli obblighi di legge e alla gestione amministrativo-contabile del rapporto contrattuale.
- Reclami, procedure extragiudiziali e tutela del consumatore
10.1. Il Paziente può presentare reclami scritti in merito alle Prestazioni o al rapporto contrattuale mediante i recapiti indicati nel modulo di contratto individuale (indirizzo postale, email, PEC, ecc.). Il Professionista si impegna a riscontrare il reclamo entro un termine ragionevole (es. 30 giorni dal ricevimento).
10.2. Ove previsto e applicabile, il Paziente potrà avvalersi di procedure di risoluzione alternativa delle controversie, mediante ricorso a organismi di mediazione o conciliazione riconosciuti, senza pregiudizio del diritto di adire l’autorità giudiziaria competente.
10.3. Restano salve in ogni caso le tutele riconosciute al Paziente in qualità di consumatore dalla normativa vigente, che non possono essere derogate in senso peggiorativo dalle presenti Condizioni Generali.
- Foro competente e legge applicabile
11.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
11.2. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro del luogo di residenza o domicilio del Paziente, se qualificabile come consumatore ai sensi della normativa vigente.
11.3. Qualora il Paziente non rivesta la qualifica di consumatore (es. contratto stipulato per finalità professionali), le parti potranno concordare un diverso foro competente nel modulo individuale, nel rispetto delle norme applicabili.
- Modifiche delle Condizioni Generali
12.1. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali avranno effetto solo per i contratti conclusi successivamente alla loro pubblicazione o consegna al Paziente.
12.2. Per i rapporti in corso, eventuali modifiche saranno efficaci solo se espressamente accettate per iscritto dal Paziente, fermo restando il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto in caso di modifiche che determinino un peggioramento significativo delle condizioni iniziali.
- Clausole vessatorie e specifica approvazione
13.1. Le clausole che, ai sensi della normativa vigente, possono essere considerate vessatorie nei confronti del Paziente consumatore (in particolare, quelle relative a penali, limitazioni di responsabilità, foro competente, modalità di recesso e cancellazione) sono riportate in modo chiaro e sono oggetto di specifica approvazione per iscritto nel modulo di contratto individuale, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
13.2. In caso di contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente stabilito nel modulo di contratto individuale, prevarranno le pattuizioni specifiche contenute in quest’ultimo, nella misura in cui risultino più favorevoli per il Paziente.